PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita).

      1. L'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è consentito alle donne maggiorenni e in età potenzialmente fertile che, dopo che sono state fornite le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarano la volontà di fare ad esse ricorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Alla dichiarazione di volontà può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero il convivente che intenda riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, purché gli siano state fornite le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 2.
(Informazioni e dichiarazione di volontà).

      1. Prima del ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita e in ogni fase della loro applicazione il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata e in forma scritta i soggetti di cui all'articolo 1 sui metodi e sui possibili effetti sanitari collaterali conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle loro probabilità di successo e sui rischi ad esse connessi, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

 

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      2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è dichiarata per iscritto al medico responsabile della struttura autorizzata interessata. La dichiarazione di volontà può essere revocata dalla donna in qualsiasi momento antecedente a quello del trasferimento in utero dell'ovulo fecondato.

Art. 3.
(Stato giuridico del nato).

      1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha dichiarato la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.
(Disconoscimento di paternità e impugnazione del riconoscimento).

      1. Non sono ammesse l'azione per il disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, né l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, finalizzate a contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 3.
      2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso, è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 2. L'azione di cui all'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del presente comma.

 

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Art. 5.
(Linee guida).

      1. Il Ministro della salute, nel rispetto dei princìpi della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
      2. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica del settore.

Art. 6.
(Strutture autorizzate).

      1. Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte nel registro di cui all'articolo 7.
      2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:

          a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

          b) le caratteristiche del personale delle strutture;

          c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

          d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

 

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          e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni preimpianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.

Art. 7.
(Registro delle strutture autorizzate).

      1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita e dei centri di raccolta e conservazione dei gameti, di cui all'articolo 9, di seguito denominato «registro».
      2. L'iscrizione al registro è obbligatoria.
      3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
      4. Le strutture iscritte al registro di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14.

Art. 8.
(Donazione di gameti).

      1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni e, per l'uomo, a quaranta anni.
      2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione di gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di

 

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malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I dati personali relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
      4. Non è consentito l'utilizzo di gameti di uno stesso donatore per più di otto gravidanze positivamente portate a termine.
      5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

Art. 9.
(Centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni preimpianto. Conservazione degli embrioni per impianto).

      1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione di gameti oppure presso centri privati appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, e iscritti al registro.
      2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

          a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

          b) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi dei centri;

          c) le modalità di conservazione dei gameti;

          d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate.

      3. La conservazione degli embrioni preimpianto derivanti dalle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è consentita per un massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro

 

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tale termine, i soggetti di cui all'articolo 1 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

          a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;

          b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

          c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.

      4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.
      5. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

Art. 10.
(Diagnosi preimpianto).

      1. È consentita la diagnosi preimpianto degli embrioni e la loro eventuale selezione a fini di prevenzione e terapeutici. Il consenso alla diagnosi preimpianto deve essere espresso per iscritto dai soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 11.
(Divieti).

      1. Sono vietati:

          a) il prelievo di gameti e di embrioni preimpianto per destinarli all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 1;

 

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          b) ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in qualsiasi altra forma, per le cessioni di gameti o di embrioni preimpianto. Sono altresì vietate ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni preimpianto nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita;

          c) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni preimpianto;

          d) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

          e) l'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 6 e la donazione e la raccolta di gameti presso strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9.

      2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza.

Art. 12.
(Divieto di clonazione umana a fini riproduttivi).

      1. I processi di clonazione umana a fini riproduttivi sono vietati.

Art. 13.
(Ricerca sugli embrioni umani).

      1. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e).
      2. Sono, comunque, vietati:

          a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

 

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          b) ogni forma di intervento che, attraverso tecniche di manipolazione, sia diretto ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne le caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche, nei limiti di cui al comma 1;

          c) gli interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini riproduttivi sia a fini di ricerca;

          d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

Art. 14.
(Relazioni).

      1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 9, comma 5, sull'attività svolta dalle strutture e dai centri autorizzati ai sensi della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
      2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

Art. 15.
(Sanzioni penali).

      1. Chiunque applichi le tecniche di fecondazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.911 euro a 25.823 euro.
      2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.823 euro a 103.291 euro.

 

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      3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.
      4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 12 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.
      5. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
      6. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi da 1 a 4 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata da tre a cinque anni. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 12 e 13, comma 3, lettera d), si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Art. 16.
(Sanzioni amministrative).

      1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 6 o dei centri di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.823 euro a 203.291 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.
      2. Chiunque applichi le tecniche di fecondazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 6 o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 o esegua ricerche cliniche e sperimentali sugli embrioni di cui al citato articolo 9, comma 3, lettera c), in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 13, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.
      3. L'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero

 

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autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui all'articolo 9, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 17.
(Tutela della riservatezza).

      1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.
      2. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.
      3. In deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato.

Art. 18.
(Abrogazione).

      1. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogata.